17/10/2006
Prot. n.9521 Legge n. 27/2006 - regime transitorio della vigilanza sulle scuole dell'infanzia non paritarie
Con questa nota il Ministero della Pubblica istruzione stabilisce che, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento ex l.27/06 in materia di scuola non statali, spetti agli uffici scolastici regionali vigilare sulle scuole d'infanzia non paritarie.
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Prot. n.9521
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici
Destinatari
Roma, 17 ottobre 2006
Oggetto: Legge n. 27/2006 - regime transitorio della vigilanza sulle scuole dell'infanzia non paritarie
L'art. 1-bis del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con legge 3 febbraio 2006, n. 27 regolamenta ex-novo, come è noto, le norme in materia di scuole non statali.
Per effetto delle rilevanti modifiche introdotte, sono state abrogate, con effetto immediato, diverse disposizioni che regolavano il precedente ordinamento.
Tra queste norme abrogate, vi è l'art. 332 del Testo Unico in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), relativo alla vigilanza sulle scuole dell'infanzia non statali che ne prevedeva l'onere a carico del provveditore agli studi, il quale si avvaleva del direttore didattico competente per territorio.
Le scuole dell'infanzia non paritarie, già sottoposte fino al decorso anno scolastico alla vigilanza da parte dei soggetti preposti, così come previsto dall'abrogato art. 332, per effetto del nuovo disposto normativo saranno assoggettate ad un nuovo regime di controllo, secondo quanto previsto dalla citata legge 27/2006.
L'art. 1-bis della legge n. 27/2006, al comma 5, prevede infatti la predisposizione di appositi elenchi delle scuole non paritarie, affissi agli albi degli Uffici scolastici regionali, e l'affidamento agli Uffici stessi del compito di vigilare sulla sussistenza e sulla permanenza dei requisiti di accesso all'inclusione in detti elenchi, disponendo altresì che le modalità procedimentali per l'inclusione nell'elenco... sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Tale regolamento è in via di definizione da parte di questo Ministero.
Nelle more della sua definizione, i compiti di vigilanza sulle scuole non paritarie da parte degli Uffici scolastici regionali non possono essere sospesi, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico, individuabile nella tutela delle famiglie che si avvalgono del servizio di tali scuole e del personale docente in esse impiegato che può vedere riconosciuta la validità del servizio prestato soltanto in presenza dell'approvazione di nomina da parte dell'autorità scolastica vigilante.
Tale orientamento, per altro, è stato condiviso dal Gabinetto del Ministro cui lo scrivente ha rivolto uno specifico quesito.
Pertanto, è necessario che, in questa fase transitoria e fino alla emanazione del predetto regolamento, le SS.LL. assicurino la necessaria vigilanza sulle scuole dell'infanzia non paritarie senza soluzione di continuità rispetto al previgente ordinamento, mettendo in atto le forme di intervento ritenute più opportune, quali l'azione diretta dell'Ufficio, la delega agli Uffici scolastici provinciali oppure ai dirigenti scolastici competenti per territorio.
Confidando, come di consueto, nel pronto adempimento di tali interventi, si prega cortesemente di fornire allo scrivente l'informativa sulle soluzioni adottate.
Il Direttore Generale
Silvio Criscuoli
Destinatari
Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali
Loro Sedi
e, p.c.
Al Gabinetto dell'On.le Ministro
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