14/02/2001
Parità scolastica C.M. 163 del 15.6.2000: istanze per il riconoscimento della parità da parte delle istituzioni scolastiche non riconosciute. Ulteriori disposizioni operative.
C.M. 14.02.2001, n. 30
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La Circolare n. 163 del 15 giugno 2000, al paragrafo 3, fissa al mese di febbraio il termine per proporre istanza di riconoscimento della parità da parte di Istituzioni scolastiche non riconosciute. La stessa Circolare stabilisce, tra l'altro, la documentazione richiesta, le modalità di accertamento dei requisiti a cura dell'Amministrazione scolastica, la decorrenza del riconoscimento della parità.
Ferme restando le indicazioni contenute nella predetta Circolare ministeriale, con la presente si proroga, per l'anno in corso, al 12 marzo 2001, il termine per proporre le istanze di parità e si forniscono istruzioni particolareggiate sugli organi dell'Amministrazione abilitati a svolgere l'istruttoria delle stesse istanze e ad adottare i relativi provvedimenti.
Tali istruzioni tengono conto della circostanza che, nei diversi settori scolastici (scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola secondaria), vigono norme differenziate circa le procedure di accertamento delle condizioni oggettive di base per ottenere, rispettivamente, l'autorizzazione, la parifica, il riconoscimento legale e che tali procedure, ormai consolidate, debbono essere adottate per l'anno in corso anche in vista del riconoscimento della parità.
Le istruzioni della presente circolare tengono conto, inoltre, del fatto che è intervenuto il d.P.R. 6.11.2000, n. 347, recante norme di riorganizzazione del Ministero della P.I..
Tali circostanze inducono a differenziare le procedure per l'accesso alla parità rispetto ai diversi ordini di scuola e a rimettere alle nuove Direzioni Generali Regionali l'adozione dei provvedimenti conclusivi.
In ragione dell'autonomia statutaria delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta e delle Province di Trento e Bolzano, la presente circolare non si applica alle Istituzioni scolastiche operanti nei rispettivi territori.
1. Scuole dell'infanzia
1.1 I titolari della gestione delle scuole dell'infanzia, che intendono chiedere la parità e che non sono in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, devono presentare la relativa domanda nel termine stabilito del 12.3.2001, indirizzandola alla Direzione Generale Regionale competente per territorio, per il tramite del dirigente dell'istituzione scolastica (circolo didattico o istituto comprensivo) nel cui ambito territoriale ha sede la scuola richiedente la parità. La domanda dovrà essere corredata dei documenti previsti al paragrafo 3.1 della C.M. 163/2000. Le scuole materne non riconosciute, che abbiano già richiesto l'autorizzazione al funzionamento per l'anno scolastico 2001/2002, dovranno farne menzione nella domanda di parità, anche al fine di fare riferimento a documenti già prodotti.
1.2 Il dirigente dell'istituzione scolastica, effettuati i dovuti accertamenti e le eventuali integrazioni istruttorie in ordine alle condizioni di svolgimento del servizio scolastico nella scuola richiedente nonché in ordine al possesso dei requisiti indicati nella C.M. n. 163 del 15.6.2000, in particolare al punto 3.1, esprimerà all'Ufficio Regionale il proprio motivato parere sulla richiesta.
1.3 Gli Uffici Regionali valuteranno le domande prodotte dagli interessati e gli elementi istruttori forniti dai dirigenti scolastici o direttamente richiesti e adotteranno i provvedimenti di riconoscimento della parità scolastica nei confronti delle scuole fornite di tutti i requisiti prescritti dalla legge 62/2000.
A conclusione delle operazioni di riconoscimento della parità per l'a.s. 2001-2002, gli Uffici Regionali faranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione, l'elenco delle scuole riconosciute paritarie.
2. Scuole elementari
2.1 Le scuole elementari non riconosciute (scuole private e scuole private autorizzate) devono presentare, entro il termine stabilito del 12.3.2001, le domande di riconoscimento, corredate dai documenti prescritti dal punto 3.1. della C.M. 163/2000, alla Direzione Generale Regionale competente per territorio, per il tramite del Provveditore agli studi della provincia di appartenenza.
2.2 I Provveditori agli studi procederanno preliminarmente ad effettuare i controlli sulla documentazione allegata alle domande, richiedendone, ove necessario, l'integrazione, e svolgeranno, avvalendosi degli ispettori tecnici, i necessari accertamenti sul possesso dei requisiti riguardanti gli elementi strutturali, funzionali e organizzativo-didattici delle scuole stesse, ed in particolare sulla corrispondenza del piano dell'offerta formativa agli ordinamenti scolastici vigenti per la scuola elementare e, nella fase di prima applicazione, per la scuola di base; effettuati tali accertamenti, la documentazione prodotta, unitamente al rapporto dell'ispettore incaricato delle indagini di rito e ad una breve relazione con il parere motivato del Provveditore agli studi, sarà trasmessa agli Uffici Regionali, entro il mese di maggio 2001, per i successivi adempimenti.
2.3 Le scuole elementari non riconosciute che, ai sensi delle specifiche disposizioni vigenti, nel frattempo abbiano già prodotto anche la domanda per la concessione della parifica per l'anno scolastico 2001-2002 (v. O.M. n. 215 del 26.6.1992) dovranno farne espressa dichiarazione nell'istanza di parità, indicandone gli estremi, anche al fine di far riferimento a documenti già prodotti.
2.4 Gli Uffici Regionali, ricevute le domande prodotte dalle scuole, corredate degli elementi istruttori forniti dai competenti Provveditori agli studi, procederanno all'esame e valutazione delle domande stesse, provvedendo, ove necessario, ad eventuali supplementi d'istruttoria, ed emaneranno i relativi decreti di riconoscimento della parità scolastica nei confronti delle scuole fornite di tutti i requisiti prescritti dalle citate disposizioni della legge n. 62/2000. A conclusione delle operazioni di riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2001-2002, gli Uffici Scolastici Regionali faranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione, l'elenco delle scuole elementari riconosciute paritarie.
3. Scuole secondarie
3.1 Le scuole secondarie medie e superiori non riconosciute devono presentare le domande di riconoscimento della parità, nello stesso termine del 12.3.2001 e con la documentazione di cui al paragrafo 3.1 della C.M. 163/2000, all'attuale indirizzo ministeriale della Direzione Generale per l'istruzione media non statale.
3.2 La citata Direzione Generale effettuerà la dovuta istruttoria ed adotterà gli eventuali accertamenti conseguenti.
Dal momento del formale passaggio dalla vecchia alla nuova organizzazione dell'Amministrazione scolastica, la documentazione prodotta dalle scuole richiedenti e, ove nel frattempo intervenuti, la relazione dell'ispettore tecnico ed eventuali atti istruttori, saranno trasmessi agli Uffici Regionali per i provvedimenti di competenza.
3.3 Le scuole secondarie che abbiano anche richiesto, nei modi e nei tempi previsti dalla C.M. 9 dicembre 1987, n. 377, il riconoscimento legale per l'a.s. 2001-2002 dovranno farne menzione nella domanda di parità, anche al fine di fare riferimento a documenti già prodotti.
3.4 Gli Uffici regionali che dovranno provvedere all'esame ed alla valutazione delle domande adotteranno, ove sussistenti tutti i requisiti, i provvedimenti di riconoscimento della parità, inviando tempestivamente al Ministero della pubblica istruzione un elenco delle scuole riconosciute paritarie.
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