15/06/2000
Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione. Prime indicazioni applicative.
C.M. 15.06.2000, n. 163: Legge 10.3.2000, n. 62
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Le norme dettate per la parità scolastica dalla legge 10.3.2000, n. 62 richiedono una applicazione immediata, ai fini della quale si forniscono le indicazioni di seguito articolate per paragrafi.
• Note introduttive sulla parità scolastica
• La parità per le istituzioni scolastiche già riconosciute (scuole materne autorizzate, elementari parificate, secondarie legalmente riconosciute o pareggiate)
• La parità per le istituzioni scolastiche non riconosciute
• Riconoscimento legale in regime transitorio
• Indicazioni finali.
1. Note introduttive sulla parità scolastica
1.1 La definizione di scuola paritaria, gestita da Enti diversi dallo Stato, da privati e da persone giuridiche appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, da Enti religiosi italiani o da Enti religiosi stranieri dipendenti dalla S. Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia, si estende a tutta la fascia dell'istruzione.
La scuola paritaria svolge un servizio pubblico, improntato ai principi costituzionali ed è aperta a tutti. Il progetto educativo identifica la singola scuola esprimendo l'eventuale orientamento culturale e/o religioso. Il piano dell'offerta formativa determina il curricolo obbligatorio per gli alunni (nella quota definita a livello nazionale e nella quota riservata) e programma le attività extracurricolari.
Il riconoscimento della parità esige che il servizio scolastico erogato corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e sia caratterizzato da requisiti di qualità ed efficacia.
All'Amministrazione scolastica compete l'accertamento del possesso originario e della permanenza dei requisiti elencati all'art.1 comma 4 della legge e delle condizioni di esercizio del servizio pubblico di cui allo stesso art. 1 commi 2 e 3.
2. La parità per le istituzioni scolastiche già riconosciute (scuole materne autorizzate, elementari parificate, secondarie legalmente riconosciute o pareggiate)
2.1 Categorie di scuole non statali da intendersi come riconosciute
Sono da intendere scuole già riconosciute per effetto delle norme che ne stabiliscono la vigilanza da parte dell'Amministrazione scolastica:
• le scuole materne autorizzate al funzionamento ai sensi dell'art. 333 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
• le scuole elementari parificate ai sensi dell'art. 344 del citato T.U. 297/1994;
• le scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciute e pareggiate ai sensi degli artt. 355 e 356 del citato T.U.297/1994
2.2 Requisiti richiesti in relazione alle nuove norme della parità
Per il riconoscimento della parità il titolare della gestione, con riferimento allo specifico ordine di scuola ed all'eventuale sperimentazione autorizzata ed in atto, deve:
• inoltrare domanda al Servizio per la Scuola Materna, alla Direzione Generale per l'istruzione Elementare o alla Direzione Generale per l'Istruzione Media Non Statale, se trattasi rispettivamente di scuola materna, elementare o secondaria di I e II grado; gli Uffici centrali si avvarranno della collaborazione degli Uffici scolastici e degli Ispettori tecnici operanti nel territorio;
• trasmettere il progetto educativo della scuola in armonia con i principi della Costituzione;
• trasmettere, o riservarsi di trasmettere entro il 1° settembre, il piano dell'offerta formativa di cui all'art. 3 del Regolamento sull'autonomia (D.P.R. 8.3.1999, n. 275), conforme alle finalità ed agli ordinamenti previsti dalle norme vigenti per i rispettivi gradi di istruzione;
• dichiarare che il bilancio della scuola è conforme alle regole della pubblicità legale e comunque accessibile a chiunque nella scuola stessa vi abbia interesse;
• dichiarare che nella scuola sono istituiti organi collegiali che garantiscono la partecipazione democratica al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia, all'elaborazione del Piano dell'offerta formativa, alla regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal D.P.R. 24.6.1998, n. 249;
• dichiarare che l'iscrizione alla scuola è aperta a tutti gli studenti che ne accettino il progetto educativo, purché muniti del titolo di studio prescritto, senza alcuna discriminazione;
• dichiarare l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
• indicare il corso o i corsi completi organicamente costituiti e l'eventuale istituzione di uno o più nuovi corsi completi inizianti dalla prima classe e con prospettive di sviluppo graduale;
• dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione. Per i docenti privi del titolo di abilitazione, ma comunque forniti del prescritto titolo di studio, nella prospettiva, anche, di ulteriori indicazioni da parte di questo Ministero, dovranno essere specificati dettagliatamente i casi (per esempio, docenti di scuole materne comunali reclutati per concorso; docenti che hanno partecipato o stanno partecipando ai corsi abilitanti);
• dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore, fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria Congregazione. Si ricorda che nel limite di un quarto delle prestazioni complessive, per il personale docente, che comunque deve essere fornito dei relativi titoli scientifici e professionali, possono essere adottati rapporti di volontariato o di prestazione d'opera.
2.3 Requisiti già accertati in sede di riconoscimento
Il titolare della gestione che richiede il riconoscimento della parità deve dichiarare, con riferimento allo specifico ordine di scuola ed all'eventuale sperimentazione autorizzata o in atto, che sussistono tutte le condizioni che hanno consentito, rispettivamente, l'autorizzazione, la parifica, il riconoscimento legale o il pareggiamento.
2.4 Mantenimento delle convenzioni per le scuole elementari parificate
Le scuole elementari parificate che intendano accedere al regime di parità mantengono, fino all'applicazione dell'art.1, comma 7 della L. n. 62/2000, la convenzione in atto alle condizioni previste dall'O.M. n. 215/92
2.5 Accertamenti da parte dell'Amministrazione scolastica del possesso originario e della permanenza dei requisiti di legge.
L'Amministrazione scolastica si riserva di effettuare accertamenti in ordine al possesso originario ed alla permanenza dei requisiti che la legge richiede alle scuole paritarie e verifiche in ordine alle modalità di erogazione del servizio scolastico, che deve caratterizzarsi come servizio pubblico, rispondente alle norme generali sull'istruzione.
2.6 Termini per le domande e decorrenza del riconoscimento della parità
In prima applicazione della legge 62/2000, le domande di riconoscimento della parità per le istituzioni scolastiche di cui al presente paragrafo 2 devono pervenire ai competenti Uffici ministeriali entro il 15 luglio 2000. Il riconoscimento della parità per i richiedenti muniti di tutti i requisiti prescritti ha effetto dal 1 settembre 2000. Successivamente alla prima applicazione le domande dovranno pervenire entro il mese di maggio ed il riconoscimento avrà effetto dall'anno scolastico immediatamente successivo.
3. La parità per le istituzioni scolastiche non riconosciute
3.1 Requisiti e relativa documentazione per il riconoscimento della parità
La domanda di riconoscimento della parità deve essere proposta a cura del rappresentante dell'istituzione scolastica in possesso di cittadinanza italiana o di paese membro dell'Unione europea e in possesso dei necessari requisiti morali e professionali.
La domanda presentata da Ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica.
La domanda presentata da Ente pubblico (Comune, Provincia, Regione) deve essere corredata della relativa deliberazione consiliare.
La domanda deve essere accompagnata dalle dichiarazioni impegnative e dagli atti elencati nel precedente paragrafo 2.2.
Nella domanda deve essere idoneamente documentato che la scuola:
a) dispone stabilmente di una sede rispondente a tutte le esigenze di sicurezza, di igiene e di adeguatezza educativo-didattica;
b) dispone stabilmente di strutture, arredi e attrezzature propri del tipo di scuola, conformi alle norme vigenti e funzionali alla realizzazione degli obiettivi formativi previsti dal POF;
c) consta di uno o più corsi completi e di eventuali nuovi corsi in via di istituzione inizianti dalla prima classe e con prospettive di sviluppo graduale;
d) consta di classi la cui composizione, anche numericamente adeguata, sia tale da rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche.
3.2 Accertamenti da parte dell'Amministrazione scolastica del possesso originario e della permanenza dei requisiti di legge.
Prima di procedere al riconoscimento della parità, l'Amministrazione scolastica accerta il possesso dei requisiti e le condizioni di svolgimento del servizio scolastico da parte delle istituzioni richiedenti. Si riserva inoltre di verificare la permanenza di tali requisiti e condizioni in ogni momento.
3.3 Termini per le domande e decorrenza del riconoscimento della parità.
Le domande di riconoscimento della parità per le nuove istituzioni scolastiche devono pervenire ai competenti Uffici ministeriali entro il mese di febbraio. La decorrenza del riconoscimento della parità è riferita all'anno scolastico successivo alla data della domanda.
3.4 Conversione della domanda di riconoscimento legale in domanda di riconoscimento della parità.
Le domande di riconoscimento legale, già inviate alla Direzione Generale per l'Istruzione Media Non Statale, possono essere convertite, a richiesta, in domande di riconoscimento di parità. In tale caso si procederà secondo le indicazioni contenute nel presente paragrafo 3.
4. Riconoscimento legale in regime transitorio
4.1 Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del D.L.vo 16.4.1994, n. 297 e le istruzioni ministeriali emanate in materia.
4.2 Le stesse disposizioni sopra richiamate disciplinano, in via transitoria, le nuove istanze di autorizzazione, parifica o riconoscimento legale, i cui effetti saranno regolati a norma dell'art.1 comma 7 della legge 62/2000.
5. Indicazioni finali
Con successive istruzioni saranno indicate le disposizioni che nei diversi ordini di scuola dovranno intendersi abrogate per effetto dell'introduzione del regime paritario. Parimenti saranno comunicate le variazioni di ordine procedurale che dovessero rendersi necessarie a seguito della riforma dell'Amministrazione scolastica. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, secondo il settore di competenza, ad uno degli Uffici centrali intestatari della circolare.
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